(massima n. 2)
Le disposizioni testimoniali rese dalle parti lese che siano, ad un tempo, imputate di reati connessi in danno reciproco le une delle altre, sono - in linea di principio - ammissibili ai sensi dell'art. 197 c.p.p. Dette dichiarazioni, tuttavia, saranno inutilizzabili nel caso esse abbiano contenuto autoindiziante, dal momento che, in tale ipotesi, l'audizione testimoniale della parte lesa avrebbe dovuto essere sospesa per una accertata e sopravvenuta incompatibilitą a deporre. (Nella fattispecie, la Corte, rilevando che nella fase di merito la persona offesa ebbe a rendere dichiarazioni dalle quali non era derivato alcun aggravamento della sua posizione, ha ritenuto che correttamente detta dichiarazione era stata utilizzata ai fini della decisione).