(massima n. 1)
Le incompatibilitą con l'ufficio di testimone previste dall'art. 197 c.p.p. non trovano applicazione nel caso in cui debba essere assunta la testimonianza della persona offesa nei cui confronti, su denuncia dell'imputato, siano state a suo tempo effettuate indagini concluse poi con provvedimento di archiviazione.