(massima n. 1)
L'incompatibilitą con l'ufficio di testimone, prevista dall'art. 197 lett. a) c.p.p., non č limitata alla assunta qualitą di imputato, ma va estesa, in forza dell'art. 61 comma primo c.p.p., alle persone sottoposte alle indagini preliminari anche se nei loro confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione, stante che soltanto una sentenza irrevocabile di proscioglimento, nonché una sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto, divenuta irrevocabile, possono rendere inoperante l'incompatibilitą di cui all'art. 197 c.p.p.