(massima n. 1)
Il minore degli anni quattordici — che non può assumere, per la sua incapacità di diritto penale sostanziale e processuale, la qualità di imputato — può essere sentito in qualità di testimone in ordine ai fatti che lo hanno visto coinvolto come autore concorrente, dovendosi considerare tassativo, trattandosi di norma eccezionale, l'elencazione delle incompatibilità con l'ufficio di testimone indicate nell'art. 197 c.p.p., nessuna delle quali ha riguardo al minore non imputabile. L'attendibilità delle dichiarazioni di un soggetto così particolare resta comunque affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve tener conto di tutte le implicazioni connesse alla possibile instabilità emotiva del teste.