(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 1916, terzo comma, c.c., col disporre che l'assicurato č responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione, comporta che l'obbligo dell'assicurato di non pregiudicare i diritti dell'assicuratore verso il terzo responsabile permane anche dopo la successione dell'assicuratore nel diritto dell'assicurato nei confronti del terzo e sino a che il diritto di surrogazione stesso non possa essere pių pregiudicato. Pertanto, il pagamento dell'indennitā da parte dell'assicuratore, che questi non č tenuto a comunicare al terzo responsabile immediatamente, non vale a liberare l'assicurato dalla responsabilitā ex art. 1916, terzo comma, c.c. per l'omesso compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, anche quando il periodo di prescrizione č maturata dopo l'anzidetto pagamento.