(massima n. 1)
Nell'azione di surrogazione promossa dall'Inail, ai sensi dell'art. 1916 c.c. contro il terzo responsabile, che realizza una peculiare forma di successione a titolo particolare, non viene in considerazione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilitā aquiliana dell'autore del fatto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o in sua vece l'assicuratore, pubblico o privato, che gli abbia anticipato l'indennizzo; pertanto, il responsabile del danno non č legittimato ad opporre all'assicuratore l'insussistenza degli estremi dell'infortunio sul lavoro, attenendo tale eccezione al contenuto del rapporto assicurativo.