(massima n. 1)
La surrogazione dell'Inail nei confronti del terzo responsabile, ai sensi dell'art. 1916 c.c., costituisce una ipotesi di successione a titolo particolare dell'ente nei diritti di cui il lavoratore era titolare verso l'autore del danno. Ne consegue che, ove l'Inail domandi in via surrogatoria la rifusione della rendita erogata ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, allegando che — attraverso di essa — ha indennizzato il danno patrimoniale subito dal lavoratore e consistente nella ridotta capacità di guadagno, nel giudizio di surrogazione l'assicuratore sociale ha l'onere di provare in concreto il reale danno patrimoniale futuro subito dal danneggiato, non potendosi a tal fine presumere una corrispondenza necessaria tra la riduzione dell'attitudine al lavoro, di cui all'art. 74 D.P.R. 1124/65, e la riduzione della capacità di guadagno dell'infortunato.