(massima n. 1)
Il principio fissato dall'art. 1916 c.c. in tema di assicurazione privata contro i danni in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato consegue al pagamento dell'indennitā, subisce adattamenti e modifiche nel campo delle assicurazioni sociali nelle quali gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilitā, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell'istituto assicuratore (nella specie: Inail) č sufficiente la comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontā di esercitare il diritto di surroga, con la conseguenza che in tale momento va calcolato l'indennizzo spettante all'assicurato ai fini della sua detrazione dall'importo complessivo del risarcimento del danno.