(massima n. 1)
Nell'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c., rivolta dall'Inail contro il terzo responsabile, a differenza dell'azione di rivalsa o di regresso esercitata nei confronti del datore di lavoro o del lavoratore ai sensi degli artt. 2, 4, 10 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non viene in questione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilitā aquiliana dell'autore del fatto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o, in sua vece, l'assicuratore (pubblico o privato) che gli abbia anticipato l'indennizzo e, pertanto, il responsabile non č legittimato ad opporre all'assicuratore le eccezioni (come, nella specie, l'insussistenza degli estremi dell'infortunio sul lavoro) concernenti il contenuto del rapporto assicurativo, salvo che incidano sulla misura del risarcimento del danno, cui sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato.