(massima n. 1)
L'incompatibilitā del curatore fallimentare a prestare assistenza tecnica nei giudizi che riguardano il fallimento, stabilita dall'art. 31, terzo comma, legge fall., deve intendersi riferita, per i giudizi tributari, non solo ai soggetti che rivestano la qualifica d'avvocato (o procuratore), ma anche agli appartenenti alle altre categorie professionali (dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale etc.) abilitate, a norma dell'art. 12 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, a prestare assistenza tecnica in quei giudizi. Il carattere eccezionale della norma posta dall'art. 31, terzo comma, legge fall., che non contiene una espressa previsione al riguardo mancanza spiegabile con l'anterioritā dell'entrata in vigore della legge fallimentare rispetto alla disciplina del contenzioso tributario, e non giā con l'intento del legislatore di operare una distinzione illogica tra le prime e le seconde qualifiche, se ne preclude l'interpretazione analogica, ne consente quella estensiva, la quale si limita a ricondurre sotto la norma interpretata quei casi che solo apparentemente sembrano esclusi, ma che, in base alla sua ratio, vi sono ricompresi. Ed in proposito č evidente che le cautele previste per assicurare la corretta amministrazione del curatore si impongono, nei giudizi tributari, sia nell'ipotesi che questi abbia la veste d'avvocato, sia in quella che presti l'assistenza tecnica del fallimento in base ad altra qualifica professionale.