(massima n. 1)
A norma degli artt. 25 e 31 L. fall., l'unico requisito prescritto per il provvedimento col quale il giudice delegato autorizza il curatore a stare in giudizio, integrandone la capacitā processuale, č la forma scritta; pertanto, nessun altro requisito essendo previsto dalle norme citate, č legittimo un provvedimento autorizzativo che si limiti a consentire l'esercizio della revocatoria fallimentare senza indicare in dettaglio la specifica natura dell'atto che si intende impugnare con l'azione autorizzata.