(massima n. 1)
Il mandato al procuratore legale del fallimento costituisce una fattispecie complessa di procura alle liti, che si perfeziona con il concorso di tre distinti atti, due dei quali sono demandati alla competenza del giudice delegato (autorizzazione a stare in giudizio, da concedersi al curatore per ogni grado, e nomina dell'avvocato o del procuratore del fallimento), e l'altro alla competenza del curatore (rilascio della procura al difensore designato dal giudice). Qualora i tre suddetti atti si susseguano in un ordine cronologico diverso da quello logico e normale sopra delineato ed avvenga che la procura al legale da parte del curatore sia conferita prima dell'autorizzazione e della designazione (o nomina) da parte del giudice delegato, non si configura un'ipotesi di nullità della procura, ma la mancanza dei provvedimenti del giudice delegato comporta soltanto che l'efficacia della procura resti subordinata alla duplice condizione del sopravvenire dell'autorizzazione a stare in giudizio e della coincidenza nello stesso soggetto del legale designato dal giudice e di quello prescelto dal curatore, e il difetto di capacità processuale del curatore, che abbia impugnato una sentenza (o comunque agito in giudizio) senza essere munito dell'autorizzazione del giudice delegato, può essere sanato dal rilascio dell'autorizzazione, con efficacia retroattiva, anche nel corso del giudizio ed anche dopo che sia decorso il termine per proporre l'impugnazione (restando escluso, in quest'ultimo caso, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata), salvo che il giudice di appello abbia già dichiarato l'inammissibilità del gravame.