(massima n. 1)
Il ricorso per ottenere la revocazione del decreto del giudice delegato con il quale, in sede di verificazione, è stato ammesso un credito allo stato passivo, introducendo un procedimento di natura contenziosa, è soggetto all'applicazione dell'art. 82 c.p.c., in tema di obbligo delle parti di stare in giudizio per mezzo di procuratore legalmente esercente. Ne deriva che l'atto sottoscritto soltanto dalla parte-curatore (costituito, nella specie, dalla stessa istanza rivolta al giudice delegato per ottenere l'autorizzazione ad agire ai sensi dell'art. 102 legge fall.) è del tutto inidoneo all'instaurazione del rapporto processuale e del relativo procedimento ed è quindi affetto da nullità assoluta, la quale non trova deroga per il caso in cui un procuratore abbia in seguito firmato una comparsa aggiuntiva, integrando questa un atto autonomo e distinto da quello rivolto a costituire il contraddittorio, e non può essere sanata né dalla costituzione del convenuto, né per effetto della costituzione della curatela a mezzo di detto procuratore, successivamente nominato dal giudice delegato, in forza di mandato conferito in data posteriore alla notificazione del ricorso ma anteriore alla costituzione stessa, tenuto conto che la previsione in tal senso dell'art. 125, secondo comma, c.p.c. riguarda la diversa ipotesi in cui l'atto introduttivo sia stato sottoscritto da un difensore abilitato a quel patrocinio, pure se non ancora munito di procura. Tale vizio dell'atto introduttivo determina, inoltre, la nullità dell'intero giudizio di primo e di secondo grado e, ove rilevato in sede di legittimità, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art.382, comma terzo, c.p.c.