(massima n. 1)
L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria conferita ex artt. 25, comma 1, n. 6, e 31, legge fall., al curatore del fallimento dal giudice delegato copre, senza bisogno di una specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce l'autorizzazione, e l'eventuale limitazione di quest'ultima, in rapporto alla maggiore latitudine dell'azione effettivamente esercitata, costituisce una questione interpretativa di un atto di natura processuale, deducibile in sede di legittimità soltanto qualora sia stata proposta nel giudizio di merito; ne consegue che, ove ciò sia accaduto, ed il giudice di merito si sia pronunciato, il mezzo impugnatorio consentito è quello dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., negli stretti limiti in cui è consentito il sindacato di legittimità sulla motivazione. (Nella specie, il curatore, chiedendo di poter agire per la revocabilità di un'ipoteca volontaria prestata dalla società fallita per debito di terzi, aveva poi concluso l'istanza, ed era stato conseguentemente autorizzato, a proporre genericamente l'azione revocatoria dell'art. 67 legge fall.).