(massima n. 1)
Sul curatore del fallimento — il quale è organo della procedura fallimentare e non già un successore, né un sostituto necessario del datore di lavoro fallito — non incombe l'adempimento di obblighi amministrativi facenti carico originariamente all'imprenditore, come quello di operare le trattenute dei contributi previdenziali, in relazione a rapporti di lavoro esauriti, prima della distribuzione delle somme spettanti ai lavoratori.