(massima n. 1)
Il difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, circa le pretese creditorie nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, per improponibilitą della relativa domanda fino a quando il credito non sia passato al vaglio degli organi preposti alla fase amministrativa di verificazione del passivo (salva l'eccezione stabilita dall'art. 95, terzo comma della legge fallimentare per l'ipotesi in cui sia stata pronunciata sentenza), deve essere affermato anche nel caso di controversie promosse contro compagnie assicuratrici, ove, non vertendosi in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, non siano invocabili le deroghe previste, con esclusivo riguardo a tale assicurazione obbligatoria, dagli artt. 19 e 25 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 e dagli artt. 9 e 13 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito in L. 26 febbraio 1977, n. 39).