(massima n. 1)
Nell'ipotesi di societą collegate ovvero ammesse alla procedura dell'amministrazione straordinaria per estensione, ai sensi dell'art. 3, L. 3 aprile 1979, n. 95, la competenza a conoscere delle liti promosse, da (o) nei confronti dell'impresa controllata in amministrazione straordinaria, appartiene al tribunale che per primo ha dichiarato lo stato di insolvenza di una delle societą del gruppo stesso, affidata al medesimo organo giudiziario che abbia accertato l'insolvenza della prima di esse.