(massima n. 1)
In tema di competenza in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti di un soggetto poi dichiarato fallito, ove l'attore, a tutela della propria situazione soggettiva, faccia valere in giudizio l'esistenza di una obbligazione solidale per l'adempimento di una medesima prestazione (sì da poter richiedere l'adempimento per l'intero a ciascuno degli obbligati solidali), ed uno dei condebitori venga dichiarato fallito, l'esistenza di un unico interesse, cui non può che corrispondere un unico diritto, rende operativa la vis attractiva ex art. 24 legge fall., con conseguente spostamento della competenza presso il tribunale fallimentare anche della controversia relativa al rapporto corrente tra il creditore ed il condebitore non fallito, diversamente da quanto accade in presenza delle obbligazioni solidali di garanzia.