(massima n. 1)
In tema di obbligazioni solidali, la regola dell'improcedibilità nella sede ordinaria della domanda di adempimento e della conseguente attrazione a quella fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., non trova applicazione in caso di sopravvenuto fallimento di uno dei condebitori, allorché contro tale soggetto non sia svolta alcuna domanda volta ad ottenere un titolo per partecipare al concorso e, dunque, il creditore possa proseguire il giudizio verso il condebitore "in bonis". (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla responsabilità in capo al cessionario, ex art. 2560 c.c., per i debiti dell'azienda cedutagli dal cedente poi fallito, situazione peraltro qualificabile come fonte di solidarietà impropria, cioè relativa a rapporti eziologicamente ricollegati a fonti diverse).