(massima n. 1)
Il fallimento del debitore principale non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del fideiussore del fallito, stante il carattere solidale della responsabilitą di quest'ultimo e l'autonomia dell'azione di pagamento proposta nei suoi confronti rispetto a quella proponibile nei confronti del predetto debitore.