(massima n. 1)
La circostanza che una controversia relativa all'accertamento di un credito di lavoro sia stata, nel caso concreto, attratta nella speciale competenza prevista dall'art. 24 della legge fallimentare non č di ostacolo all'applicazione dell'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 al termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello avente ad oggetto l'accertamento suddetto, con la conseguenza che tale termine non č soggetto alla sospensione feriale.