(massima n. 1)
La competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., in ordine alla controversia fra societā assicuratrice ed agente, relativa al pagamento, da parte di quest'ultimo, delle differenze fra le somme lorde incassate e quelle spettantigli a titolo di provvigione, non trova deroga (in favore del tribunale fallimentare) per il fatto che tale societā sia in liquidazione coatta amministrativa, atteso che l'art. 24 della legge fallimentare non č applicabile a tale procedura; per contro, con riguardo a pretesa creditoria verso l'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, si verifica una situazione d'improponibilitā o - se proposta - d'improseguibilitā della domanda fino a quando il credito stesso non sia fatto valere nella fase amministrativa di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura.