(massima n. 1)
Rientrano nella competenza del tribunale fallimentare — normalmente incompetente in ordine ai procedimenti in atto al momento della dichiarazione di fallimento — le azioni nelle quali si riscontra la necessità di seguire il rito speciale. Pertanto, sussiste la competenza del tribunale fallimentare, in quanto soggetta al rito speciale, in ordine alla controversia sull'ammissione al passivo, e la relativa graduazione, del credito concernente la restituzione del prezzo pagato in esecuzione di un contratto preliminare, risolto dal curatore ai sensi dell'art. 72 comma terzo della legge fallimentare.