(massima n. 1)
La competenza della causa di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, nella quale l'ente pubblico convenuto abbia ottenuto la chiamata in causa della societą appaltatrice dei lavori al solo fine di garanzia, appartiene al tribunale originariamente adito, anche in seguito alla dichiarazione di fallimento del terzo chiamato pronunciata da altro tribunale, atteso il carattere autonomo e accessorio del rapporto processuale di garanzia, riguardo al quale soltanto va dichiarata l'improcedibilitą.