(massima n. 1)
Per “azioni derivanti dal fallimento”, ai sensi dell'art. 24 legge fall., devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna. Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare la richiesta di compensazione volta all'accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le azioni revocatorie fallimentari ordinarie, le azioni intese a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da domande di restituzione e quelle volte ad accertare la simulazione (la S.C. ha così dichiarato la competenza del foro fallimentare nell'ipotesi nella quale una società aveva chiesto la condanna di altra società fallita al pagamento dell'importo maturato per lavori eseguiti in subappalto ed, inoltre, aveva proposto, anche nei confronti della fallita, oltre che dei cessionari, richiesta di dichiarazione di inesistenza, invalidità e simulazione sia dei crediti della fallita nei suoi confronti, sia delle loro cessioni, nonché azione revocatoria, anche in via surrogatoria della curatela rimasta inerte, delle cessioni e dei pagamenti da sé effettuati).