(massima n. 1)
L'indizio proveniente dalla chiamata indiretta, non riscontrata a norma dell'art. 195 c.p.p., pur ammissibile in sede di applicazione dell'art. 273 c.p.p. ha valenza diversa e minore di quella proveniente dalla chiamata diretta che, alla luce dell'art. 192, comma terzo, c.p.p., deve qualificarsi prova. Pertanto, il cosiddetto vaglio di attendibilità estrinseca del dichiarante indiretto a differenza di quello diretto che si può indurre anche da elementi non pertinenti ai fatti riferiti, consiste nel procedimento logico indiziario disciplinato dall'art. 192, comma secondo, c.p.p. perché, trattandosi di un mero indizio, esige riscontri specifici, e cioè la concordanza con altri elementi sul fatto da provare, che dimostrino la rilevante probabilità di colpevolezza dell'indagato.