(massima n. 1)
La testimonianza cosiddetta de relato è sempre utilizzabile allorquando sia impossibile l'esame del soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia sui fatti. Pur individuando l'art. 195 comma terzo c.p.p. solo tre casi di impossibilità (per morte, infermità o irreperibilità), deve escludersi che tale elenco sia tassativo e che non possano essere individuati, nella pratica, altri casi di impossibilità oggettive, analoghi e quelli elencati dal legislatore. (Nella fattispecie è stata esclusa la illogicità della motivazione dei giudici di merito i quali avevano ritenuto impossibile l'esame di una bambina di circa tre anni — che aveva fornito ad alcune persone, poi esaminate nel corso del dibattimento, indicazioni utili per l'identificazione dell'autore dell'omicidio del padre cui aveva assistito — assimilando la tenerissima età della piccola ad una sorta di «infermità» mentale, potendo sussistere in entrambi i casi una totale incapacità di discernimento tra la realtà e la fantasia: la Suprema Corte ha altresì precisato che, in questi casi, quanto riferito dal teste de relato può essere utilizzato solo quale dato storico-processuale, cioè nei limiti di un indizio da verificare e da valutare unitamente ad altri indizi che abbiano i prescritti requisiti della certezza, precisione e concordanza, e non come vera e propria prova).