(massima n. 1)
In caso di contrasto tra quanto riferito dai testi de relato e dalla fonte da essi indicata, č legittima l'attribuzione, in esito ad esauriente verifica, di maggiore veridicitā alle dichiarazioni dei primi, in quanto l'art. 195 c.p.p. non stabilisce al riguardo alcuna gerarchia, ma prevede solo l'obbligo, a impulso di parte, di escussione giudiziaria della fonte diretta.