(massima n. 1)
L'art. 195, comma 4, c.p.p., nel testo sostituito dall'art. 4 della L. 1 marzo 2001, n. 63, limita il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al solo contenuto di dichiarazioni acquisite con le specifiche modalitą di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), c.p.p., prescrivendo che, negli altri casi, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 195; e tali casi non possono essere altri che quelli nei quali la polizia giudiziaria, attesa l'eccezionalitą e l'urgenza della situazione operativa, abbia acquisito le dichiarazioni in questione dalla fonte primaria omettendo di documentarle nella forma del verbale. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che legittimamente fossero state utilizzate, ai fini dell'emissione di una misura cautelare, talune annotazioni di servizio sulle quali si riferiva delle dichiarazioni rese, sull'immediatezza di un fatto omicidiario che prossimi congiunti della vittima, i quali si erano poi rifiutati di confermarle a verbale).