(massima n. 2)
La consulenza disposta dal P.M. sul nastro carbografico di una macchina per scrivere costituisce accertamento tecnico irripetibile, sicchè, qualora non si utilizzi la procedura garantita di cui all'art. 360 cod. proc. pen. nell'ambito di un procedimento a carico di persone note, e sia anche solo ipotizzabile che detto accertamento possa riguardare taluno degli indagati, il contenuto dei "pizzini", ricostruito attraverso l'esame predetto, deve ritenersi inutilizzabile.