(massima n. 1)
Le dichiarazioni indizianti, rese in sede di polizia giudiziaria da persona indagata, utilizzabili nei confronti dei terzi chiamati in correitą, anche se rese in assenza del difensore dell'indagato dichiarante, se non sono state verbalizzate dalla polizia giudiziaria, non possono formare oggetto di testimonianza da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria che le ha raccolte.