(massima n. 1)
In tema di testimonianza indiretta di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli «altri casi» cui si riferisce l'art. 195, comma 4, ultima parte, c.p.p., nei quali non opera il divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni ma si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo fra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualitą. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto utilizzabile la deposizione de relato di appartenenti alla polizia giudiziaria i quali, avendo accompagnato d'urgenza in ospedale un soggetto che era stato appena prima gravemente ferito a colpi di arma da fuoco, avevano poi riferito di quanto ad essi dichiarato, durante il trasporto, dal medesimo soggetto circa l'identitą dello sparatore).