(massima n. 1)
Poichè la legge n. 63 del 2001 ha modificato l'art. 195, comma quarto, c.p.p., introducendo non un divieto di utilizzazione, ma uno specifico divieto di acquisizione probatoria, la deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni di testimoni, avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova legge, è legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento ed è pienamente utilizzabile, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 526 c.p.p., secondo cui il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.