(massima n. 1)
Nel caso di esame di soggetto imputato in procedimento connesso, questi deve essere assistito da un difensore e deve essere avvisato della sua facoltà di non rispondere: non può essere ritenuto procedimento connesso (o collegato), e quindi in tal caso sono utilizzabili le dichiarazioni eventualmente rese pur in assenza delle suddette garanzie, quello che vede la persona sottoposta ad esame accusata di reati del tutto distinti da quelli del processo in corso, commessi in un contesto temporale e territoriale diversi, senza neppure il legame di una comunanza probatoria.