(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 195 c.p.p., che prevede l'audizione delle fonti dirette, non č applicabile nel caso che il testimone o l'imputato in procedimento connesso si riferiscano, per la conoscenza dei fatti, all'imputato del medesimo procedimento in cui vengano assunte le loro dichiarazioni. (A sostegno di tale principio, la S.C. ha addotto non solo il dato letterale, ma anche quello logico-sistematico, che fa ritenere incongrua l'obbligo o la facoltā del giudice di escutere la fonte diretta, ove questa si identifichi con l'imputato).