(massima n. 1)
In tema di prova testimoniale, l'inutilizzabilità della dichiarazione « de relato» resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma primo dell'articolo 195 cod. proc.pen., allorchè il giudice, « richiesto dalla parte» non abbia disposto che sia chiamata a deporre l'altra persona a cui si è riferito il testimone per la conoscenza dei fatti. In mancanza della richiesta di parte, il giudice può anche esercitare il potere d'ufficio conferitogli dall'articolo 507 cod. proc.pen. (richiamato dall'art.195, comma secondo, c.p.p.), ma la circostanza che egli non ritenga di avvalersi di tale potere non comporta l'inutilizzabilità della dichiarazione «de relato».