(massima n. 1)
La testimonianza indiretta č utilizzabile qualora nessuna parte abbia chiesto che il teste di riferimento fosse chiamato a deporre, posto che il divieto di utilizzazione č preveduto solo nel caso in cui il giudice, richiesto da una parte, non abbia disposto l'assunzione della testimonianza, o nel caso in cui il testimone indiretto non abbia voluto o potuto indicare la persona da cui aveva appreso la notizia.