(massima n. 1)
Non comportano violazione del divieto di testimonianza indiretta, stabilito per gli appartenenti alla polizia giudiziaria dallart. 195, comma 4, c.p.p., e possono quindi legittimamente esserne utilizzati i risultati, le intercettazioni, regolarmente autorizzate, di conversazioni nel corso delle quali persone informate sui fatti (nella specie, la vittima del reato) abbiano reso ad un ufficiale di polizia giudiziaria dichiarazioni confidenziali le quali non siano poi state trasfuse a verbale per avere gli stessi dichiaranti rifiutato di sottoscriverle.