(massima n. 2)
L'art. 197 c.p.p., che disciplina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, ha natura di norma eccezionale allorquando il suo contenuto pone specifiche eccezioni al dovere generale di rendere testimonianza fissato dalla legge e reso imperativo dalla previsione della sanzione penale, e pertanto la sua interpretazione deve essere strettamente legata al significato del suo contenuto letterale, e non consente esclusione dell'obbligo di testimonianza che si ponga in contrasto con tale significato. Ne consegue che, perché si possa affermare l'incompatibilità a rendere testimonianza di un imputato in un processo solo soggettivamente connesso a quello considerato, è necessaria l'esistenza di una vera e propria interferenza sul piano probatorio tra i diversi procedimenti nei quali la fonte di prova sia la stessa.