(massima n. 1)
Il riconoscimento dell'imputato operato in udienza nel corso dell'esame testimoniale, deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile, e va tenuto distinto dalla ricognizione vera e propria, in quanto esso costituisce atto di identificazione diretta, e non richiede l'osservanza delle formalitā prescritte per la ricognizione. Ne consegue che la dichiarazione del teste non č inficiata da patologie processuali, quali la nullitā o la inutilizzabilitā, in caso di violazione di dette formalitā.