(massima n. 1)
La causa di annullamento del contratto di assicurazione, prevista dall'art. 1892 c.c., esige il simultaneo concorso di tre elementi essenziali: a) una dichiarazione inesatta o una reticenza dell'assicurato; b) l'influenza di tale dichiarazione o reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio; c) che la reticenza o la dichiarazione inesatta siano frutto del dolo o della colpa grave dell'assicurato. Pertanto, non qualunque reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato č causa di annullamento del contratto di assicurazione, ma l'annullamento č invocabile solo quando la dichiarazione falsa o reticente sia di tale natura che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto l'esatta o completa veritā. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito secondo cui la dichiarazione dell'assicurato che aveva affermato, contrariamente al vero, di non aver subito furti di autoveicoli negli ultimi due anni, non costituiva causa di annullamento del contratto di assicurazione, contro il furto, dell'autovettura, avendo, in base di accertamenti di fatto, escluso l'esistenza di un nesso di causalitā tra la menzogna dell'assicurato ed il consenso dell'assicuratore al contratto, che sarebbe stato concluso alle stesse condizioni anche senza la predetta menzogna).