(massima n. 1)
Ad eccezione di particolari ipotesi (come nel rito del lavoro, ovvero nei riti ad esso legislativamente equiparati e specialmente disciplinati), l'esistenza della sentenza civile č determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunziata ed il suo dispositivo č atto privo di rilevanza giuridica esterna e di definitivitā. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza entri in vigore una nuova normativa che esplichi effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso, č dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta, mediante i necessari, conseguenziali adempimenti. (Nella specie, il giudice di merito, essendo entrati in vigore, tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, i nuovi criteri di liquidazione dell'indennitā di espropriazione ed occupazione legittima previsti dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, aveva omesso di tenerne conto. La Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che il giudice di merito avrebbe dovuto, invece, applicare detti criteri, previa adozione di ordinanza ai sensi del combinato disposto degli artt. 359, comma primo, 356, comma primo, e 279, comma primo, c.p.c.).