(massima n. 1)
L'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice o, nel caso di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 6 della L. 8 agosto 1977, n. 532, determina (nel caso in cui l'impedimento del magistrato non risulti menzionato ai sensi del terzo comma dell'art. 132 citato) la nullità insanabile della sentenza medesima, restando escluse l'applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali e la possibilità di distinguere tra omissione intenzionale ed omissione volontaria, provocata da errore o da dimenticanza. Tale nullità — la quale ricorre anche nel caso in cui, trattandosi di procedimento svoltosi secondo il nuovo rito del lavoro, il dispositivo della sentenza sia stato letto in udienza — è in ogni caso deducibile, ai sensi del secondo comma dell'art. 161 c.p.c., fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione, sicché non è coperta dal giudicato formale e va rilevata anche d'ufficio, e comporta che, anche in esito al giudizio di cassazione, la causa debba essere rimessa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione (artt. 354, primo comma, 360, n. 4 e 383, ultimo comma, c.p.c.).