(massima n. 1)
Il motivo di nullità della sentenza, costituito dal fatto che la decisione risulta pronunciata da un collegio giudicante diverso da quello che ha ritenuto la causa a sentenza, è assimilabile a quello della mancata sottoscrizione della sentenza medesima e, come tale, rientra nella previsione di cui all'art. 161, secondo comma, c.p.c., sottraendosi al principio che traduce i motivi di nullità in motivi di impugnazione, con la conseguenza che tale nullità può essere fatta valere con autonoma actio nullitatis. Tuttavia, qualora si voglia ottenere, oltre la dichiarazione di nullità, anche una nuova pronuncia valida, l'unico mezzo processuale previsto è l'impugnazione, attraverso la quale viene devoluta al giudice del gravame sia la quaestio nullitatis, che la pronuncia di merito.