(massima n. 1)
La nullitą insanabile della sentenza collegiale derivante dall'omessa sottoscrizione della stessa da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 6 della L. 8 agosto 1977, n. 532) sussiste con conseguente rimessione della causa allo stesso giudice che ha emesso la decisione anche nell'ipotesi in cui la firma di tale magistrato sia stato apposta su ciascun foglio della sentenza ma non in calce alla stessa, atteso che la disposizione di cui all'art. 132 citato, nel prevedere la «sottoscrizione» del giudice, esige che la firma sia apposta in calce al documento, in quanto unicamente in tal modo la firma stessa individua il magistrato quale autore del provvedimento nella sua globalitą.