(massima n. 1)
È affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il provvedimento collegiale che, pur avendo carattere sostanziale di sentenza, sia stato emesso nella forma del decreto (nella specie, ordinanza di rigetto dell'istanza di annullamento del concordato fallimentare, emessa in luogo della sentenza prevista dall'art. 138, terzo comma, l. fall.) e non rechi, proprio perché emesso sull'erroneo presupposto della sua natura di decreto, oltre alla sottoscrizione del presidente del collegio, anche quella del giudice estensore, così violando la regola di cui all'art. 132 c.p.c.