(massima n. 1)
La ratio del combinato disposto degli artt. 132, comma terzo, e 161, comma secondo, c.p.c. consiste nell'esigenza di sicura identificazione della sentenza pubblicata come decisione riferibile al collegio che l'ha, con quella motivazione deliberata; sicché, l'erroneo apprezzamento dell'impedimento dell'estensore, compiuto dal presidente del collegio (nella specie, l'estensore era stato trasferito ad altro ufficio in epoca successiva al deposito della minuta), non comporta la sanzione dell'inesistenza della sentenza che, per quella ragione, sia stata sottoscritta dal solo presidente.