(massima n. 1)
La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, costituente requisito della sua esistenza giuridica a norma dell'art. 162, secondo comma, c.p.c., deve essere costituita da un segno grafico che abbia caratteristiche di specificità sufficienti e possa quindi svolgere funzioni identitarie e di riferibilità soggettiva, pur nella sua eventuale illeggibilità (la quale non inficia la idoneità della sottoscrizione se sussistono adeguati elementi per il collegamento del segno grafico con un'indicazione nominativa contenuta nell'atto). (Nella specie, in una sentenza d'appello in materia di lavoro, in corrispondenza della firma del presidente era rilevabile solo una breve linea, impercettibilmente ondulata; la S.C. rilevata — anche d'ufficio — la conseguente nullità radicale della sentenza, l'ha dichiarata — osservato anche che la firma del cancelliere in calce alla sentenza non vale ad autenticare la firma del giudice — e ha rimesso la causa al giudice a quo).