(massima n. 1)
La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice — e, nel caso del giudice collegiale, del presidente e dell'estensore, secondo quanto disposto dall'art. 132, ultimo comma, c.p.c. — costituisce un requisito essenziale della giuridica esistenza del provvedimento, la cui mancanza ne determina la nullità assoluta e insanabile, senza che assuma alcun rilievo che il magistrato di cui manca la sottoscrizione abbia partecipato o meno alla deliberazione della sentenza stessa. Il suddetto vizio, rilevabile anche di ufficio, comporta, anche in esito al giudizio di cassazione, la rimessione della causa al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi ad una semplice rinnovazione della sentenza .(Nella specie la S.C. ha dichiarato l'inesistenza giuridica di una sentenza, emessa nel 1997 dal tribunale di Ivrea, non sottoscritta dal presidente, e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Torino).