(massima n. 1)
È nulla per vizio di sottoscrizione la sentenza che definisce un procedimento di primo grado dinanzi al giudice unico qualora quest'ultimo, designato con decreto presidenziale a sostituire il titolare del procedimento, abbia tenuto alcune udienze di trattazione, nonché l'udienza di precisazione delle conclusioni, assumendo, per l'effetto, la causa in decisione, ma non abbia, poi, emesso la decisione stessa, né redatto la relativa sentenza, in conseguenza del rientro in servizio del magistrato da lui sostituito (che, nella specie, aveva poi assunto la decisione ed emesso il conseguente provvedimento). In tal caso, difatti, giusta disposto dell'art. 161 c.p.c., la radicale nullità della pronuncia consegue alla sottoscrizione apposta da giudice diverso da quello che avrebbe dovuto apporla (rendendosi, nella specie, necessario un provvedimento di rimessione della causa sul ruolo, onde consentire alle parti una nuova precisazione delle conclusioni), senza che, in contrario, possa utilmente invocarsi il disposto dell'art. 174 del codice di rito, funzionale alla sola sostituzione del giudice istruttore nel corso dell'istruttoria — ovvero (art. 174, secondo comma) alla sua sostituzione “tout court” nel solo caso di assoluto impedimento.